Ordinanza n. 200 del 1994

CONSULTA ONLINE

 

ORDINANZA N. 200

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele PESCATORE,

 

Giudici

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUBERTO,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f.), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 febbraio e l'11 ed il 29 marzo 1993 dal Pretore di Trieste nei procedimenti penali a carico di Gustin Carlo, Saule Albano e Golja Paolo, iscritti ai nn.114, 208 e 237 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 19 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Ritenuto che il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Gustin Carlo, imputato, fra gli altri, del reato previsto e punito dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere costruito o fatto costruire, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto su piattaforma di cemento e relativa recinzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge n.1497 del 1939, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 (R.O. n. 114 del 1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

 

che la medesima questione è stata sollevata dal pretore di Trieste con altre due ordinanze di contenuto analogo, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, rispettivamente in data 11 marzo 1993 (R.O. n.208/1993) e 29 marzo 1993 (R.O. n.237/1993);

 

che le questioni sollevate dalle ordinanze menzionate sono identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

 

considerato che il giudice a quo fonda i propri dubbi di legittimità costituzionale sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente -anche in zona sottoposta a vincolo paesistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 - sia soggetta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe invece la concessione ;

 

che identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 178 del 1994;

 

che le ordinanze di rimessione non prospettano motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte; che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

 

.

 

Gabriele PESCATORE, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/05/1994.